Dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge di Stabilità, è in vigore una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare.
In pratica i macchinari fissi al suolo vengono esclusi dalla rendita catastale. Nello specifico dal calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, mentre rimangono soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell’unità immobiliare.
Sono anche esclusi dalla stima i pannelli
fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti
e nelle pareti della struttura, che non possono essere
smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la
parete cui sono connessi. Per le unità già censite è
possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi
alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo
per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla
stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo
i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima
diretta.La nuova disposizione non ha valore di
interpretazione autentica ed esplica, pertanto, i suoi
effetti solo a decorrere dal 1 gennaio 2016. E’ però
possibile presentare atti di aggiornamento catastale per
escludere eventuali componenti impiantistiche che,
secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima
diretta. Se la dichiarazione di variazione è presentata
correttamente in Catasto entro il 15 giugno 2016, la
nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1
gennaio2016 per il calcolo dell’Imu.
















Richiedi informazioni