Il DPR 31-2017 non modifica solo la disciplina dell'autorizzazione semplificata: infatti, ridisegna l'ambito di applicazione della normativa con riferimento agli interventi liberi e a quelli soggetti ad autorizzazione semplificata; apporta poi significative modifiche alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione semplificata.
Il nuovo procedimento prevede la compilazione dell'istanza anche per via telematica, secondo un modello indicato nell'allegato C dello stesso decreto, mentre la relazione paesaggistica da allegare alla domanda va redatta secondo il modello D del medesimo decreto (in precedenza il modello per la relazione paesaggistica semplificata era nel dpcm del 12 dicembre 2005).
In precedenza l'amministrazione doveva verificare la conformità dell'intervento alla normativa edilizia e urbanistica (e dichiarare l'improcedibilità della domanda in caso negativo) e, superata tale fase, avrebbe dovuto valutare
la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento (dpr 139/2010)
Ora l'amministrazione valuta
la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento (art.11)
Cambiano anche i termini: l'eventuale, motivata proposta di accoglimento dell'istanza a cura dell'amministrazione alla soprintendenza, prima da inviare entro 30 giorni, ora va inviata entro 20 giorni; la risposta positiva del soprintendente, costituente parere vincolante, prima da esprimere in 25 giorni, ora va espressa in 20; a quel punto l'amministrazione non ha più 5 ma 10 giorni per esprimere il provvedimento conforme al parere vincolante.
Se il soprintende valutava negativamente la proposta doveva comunicarlo entro 25 giorni; oggi la comunicazione di rigetto va fatta entro 10 giorni.
Oggi però il soprintendente deve comunicare quelle modifiche indispensabili per l'accoglimento, a meno che il progetto non sia incompatibile con i valori paesaggistici e, entro 20 giorni dal termine assegnato al richiedente per le proprie osservazioni, deve formulare il provvedimento di diniego.
Le comunicazioni tra i soggetti coinvolti ora sono previste solo in forma telematica.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
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