La procedura per installare pannelli fotovoltaici sul tetto di un’abitazione privata, ormai, è completamente liberalizzata, tranne in zone vincolate ed in centro storico.
Il discorso sembrerebbe più complicato quando l’impianto fotovoltaico è destinato al tetto di un condominio.
L’articolo 1122-bis del codice civile disciplina le opere particolari e l’iter da seguire per portarle a termine in ambito condominiale.
Nel
caso particolare di un impianto fotovoltaico,
con modifica alle parti comuni:
quando un condomino comunica all’amministratore la sua volontà di installare pannelli solari sul tetto del condominio, segnala che l’intervento comporta la modifica delle parti comuni. Avvenuta la comunicazione dell’interessato, l’amministratore del condominio ha l’obbligo di convocare l’assemblea al fine delle deliberazioni del caso, secondo il comma terzo, bisognerà prendere in considerazione la scelta della maggioranza di cui all’articolo 1136 comma quinto. La deliberazione non è prevista dalla norma come condizione di procedibilità o di legittimità dell’installazione dei pannelli solari sul tetto del condominio. L’assemblea, infatti, ha solo il potere di deliberare degli opportuni accorgimenti, quindi può solo prescrivere modalità alternative per l’installazione o imporre particolari cautele come la messa in sicurezza di parti del tetto.
Grazie all’Articolo 1122-bis, il singolo condomino che vuole installare pannelli solari sul tetto del condominio, può procedere senza l’autorizzazione della assemblea.
Nel
caso particolare di un impianto fotovoltaico,
senza modifica alle parti comuni:
L’Art 1122-bis del Codice civile, dispone che: E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”
In pratica, ogni condomino è libero di installare pannelli solari sul tetto del condominio per la produzione di energia elettrica a uso personale. L’installazione può avvenire non solo sulla sua proprietà ma anche sulle altre parti in comune del tetto. Non è necessaria, dunque, alcuna ripartizione della superficie.
E’ importante chiarire che, dopo aver fatto comunicazione all’Amministratore del Condominio, non è necessario il permesso dell’assemblea, ne’ dell’unanimità di una eventuale votazione. L’assemblea, infatti, può solo chiedere di eseguire modifiche per garantire la massima sicurezza del condominio, sempre nel rispetto della ragionevolezza del progetto.
















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