È possibile per un singolo condomino installare in copertura condominiale un impianto fotovoltaico a servizio della propria abitazione?
La risposta è SI!
La riforma del condominio del 2012 (legge n. 220/2012) ha introdotto importanti novità per quanto riguarda le innovazioni, tra le quali è compresa l’installazione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile.
Ma
ancor prima dell’introduzione della riforma, in tema di condominio
negli edifici e più in particolare di utilizzazione a fini
individuali delle parti comuni esisteva già una norma, l'art. 1102,
primo comma, c.c., che recita:
Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa.
La
norma appena citata è dettata in relazione alla comunione, ma è
assolutamente applicabile anche al condominio
in ragione del richiamo a queste norme contenuto nell'art. 1139 del
Codice Civile.
In sostanza si afferma che è possibile utilizzare la cosa comune, in questo caso il tetto dell’edificio condominiale, purché venga garantito in futuro l’uso paritario anche agli altri condomini, ovvero purché si lasci il medesimo spazio anche agli altri per poter realizzare in futuro il loro impianto.
A seguito
della riforma 220/2012 è stato introdotto il nuovo articolo l'art.
1122-bis specificamente dedicato a questa particolare tipologia d'uso
delle parti
comuni.
Il
secondo comma dell'art.
1122-bis c.c.
recita:
È
consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del
condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie
comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Sono due
le procedure previste
dall'articolo in esame:
a) quella senza
intervento dell'assemblea, rispetto alla quale l'art. 1122-bis,
secondo comma, c.c. si limita a dire quanto appena riportato;
b)
quella con
deliberazione assembleare (facoltativa
e con le maggioranze prescritte al quinto comma dell'art. 1136 c.c.)
qualora si rendessero necessarie modificazioni delle parti comuni
(art. 1122-bis, terzo comma, c.c.).
Si badi: l'intervento
dell'assemblea non
ha carattere autorizzatorio dell'opera, ma può semplicemente
disciplinare l'uso dei beni comuni.
















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