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Domande Frequenti

Il fotovoltaico in condominio: si può fare?

Il fotovoltaico in condominio: si può fare?

È possibile per un singolo condomino installare in copertura condominiale un impianto fotovoltaico a servizio della propria abitazione?


La risposta è SI!


La riforma del condominio del 2012 (legge n. 220/2012) ha introdotto importanti novità per quanto riguarda le innovazioni, tra le quali è compresa l’installazione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile.

Ma ancor prima dell’introduzione della riforma, in tema di condominio negli edifici e più in particolare di utilizzazione a fini individuali delle parti comuni esisteva già una norma, l'art. 1102, primo comma, c.c., che recita:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

La norma appena citata è dettata in relazione alla comunione, ma è assolutamente applicabile anche al
 condominio in ragione del richiamo a queste norme contenuto nell'art. 1139 del Codice Civile.

In sostanza si afferma che è possibile utilizzare la cosa comune, in questo caso il tetto dell’edificio condominiale, purché venga garantito in futuro l’uso paritario anche agli altri condomini, ovvero purché si lasci il medesimo spazio anche agli altri per poter realizzare in futuro il loro impianto.

A seguito della riforma 220/2012 è stato introdotto il nuovo articolo l'art. 1122-bis specificamente dedicato a questa particolare tipologia d'uso delle parti comuni.
Il secondo comma dell'art. 1122-bis c.c. recita:

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.


Sono due le procedure previste dall'articolo in esame:

a) quella
 senza intervento dell'assemblea, rispetto alla quale l'art. 1122-bis, secondo comma, c.c. si limita a dire quanto appena riportato;

b) quella
 con deliberazione assembleare (facoltativa e con le maggioranze prescritte al quinto comma dell'art. 1136 c.c.) qualora si rendessero necessarie modificazioni delle parti comuni (art. 1122-bis, terzo comma, c.c.).

Si badi:
 l'intervento dell'assemblea non ha carattere autorizzatorio dell'opera, ma può semplicemente disciplinare l'uso dei beni comuni.



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