E’
obbligatorio installare un sistema di ancoraggio?
L’art.115
del D.L.vo 81/2008 “Sistemi di protezione contro le cadute
dall’alto” prevede che nei lavori in quota, qualora non siano
state attuate misure di protezione collettiva (ponteggi, parapetti
ecc…) debbano essere utilizzati DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) connessi ai sistemi di ancoraggio che devono essere
assicurati a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. E’
pertanto obbligatorio installare un sistema di ancoraggio se si deve
accedere alla copertura e non sono presenti dispositivi di protezione
collettiva.
Ma
cosa vuol dire installazione obbligatoria?
L’accesso
alla copertura che non sia dotata di sistemi di protezione collettiva
non può essere effettuato se non sono presenti i sistemi di
ancoraggio: quindi in generale l’installazione è obbligatoria.
Posso
non installare un sistema di ancoraggio?
Se
non si fanno interventi edilizi e non si effettuano lavori in quota
non sono obbligato ad installare il sistema di ancoraggio.
Ma
allora perchè si dice che è obbligatoria l’installazione dei
sistemi di ancoraggio?
Sia
le norme regionali di alcune regioni, sia le provinciali che le
locali, obbligano in caso di interventi edilizi che generalmente
eccedono la manutenzione ordinaria o sono soggetti a titolo
urbanistico, ad installare questi sistemi. Quindi anche se per
l’intervento si stanno utilizzando opere provvisionali e quindi di
protezione collettiva, a seconda della tipologia di intervento
edilizio si può essere obbligati o meno ad installare un sistema di
ancoraggio che potrà essere utilizzato per i successivi interventi
di manutenzione. L’obbligatorietà può, o anche, derivare dal
Coordinatore per la sicurezza e quindi dal fascicolo di manutenzione
dell’opera ex D.L.vo 81/2008.
Richiedi informazioni